I gestori degli stabilimenti esistenti, che sono soggetti alla normativa "Seveso", devono dotarsi di un sistema di gestione della sicurezza (SGS). Tale sistema, che comprende la struttura organizzativa dello stabilimento, le responsabilità, le procedure e le risorse per l'attuazione della prevenzione degli incidenti rilevanti, è contenuto in un documento che deve essere tenuto in stabilimento a disposizione dell'autorità preposta al controllo.
Inoltre il gestore deve elaborare un documento sulla politica di prevenzione degli incidenti rilevanti , comprendente il programma di attuazione del sistema stesso. Questo documento diventa parte integrante del rapporto di sicurezza.
La scheda di informazione , che il gestore deve inviare contestualmente alla notifica, contiene tutte le informazioni sulle sostanze pericolose detenute nello stabilimento e gli eventuali processi produttivi che tali sostanze coinvolgono.
È compito del sindaco del comune in cui è localizzato lo stabilimento informarne la popolazione.
Il rapporto di sicurezza (RdS), predisposto dal gestore dell'impianto, è un documento che approfondisce l'analisi di rischio degli impianti , individuando i pericoli di incidente rilevante e le conseguenti misure di sicurezza per prevenirli e per limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente.
Il rapporto di sicurezza viene esaminato dal Comitato tecnico regionale di prevenzione incendi di cui, in base all'art.19 dello stessodecreto legislativo 334/99, fanno parte, oltre ai Vigili del Fuoco, Istituto superiore prevenzione e sicurezza sul lavoro (Ispesl), Regione, Provincia, Comune e Agenzia Regionale per la protezione dell'ambiente ligure (Arpal).
Una volta esaminato il rapporto di sicurezza, il Comitato tecnico regionale delibera una valutazione finale che può anche prevedere prescrizioni integrative.
L'osservanza di tale delibera è obbligatoria, pena l'applicazione di specifiche sanzioni. In caso di gravi insufficienze da parte del gestore, la valutazione può prevedere la limitazione o il divieto di esercizio .
Il rapporto di sicurezza deve essere aggiornato ogni volta che nello stabilimento viene realizzata una modifica che costituisca aggravio del preesistente livello di rischio, e, comunque, almeno ogni cinque anni.
Il piano di emergenza interno (PEI) è un documento di organizzazione della sicurezza dello stabilimento e riguarda l'insieme degli elementi finalizzati a controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e i danni per l'uomo, le cose, l'ambiente. Conterrà quindi tutti gli elementi utili che devono essere comunicati al Prefetto e alla Provincia per l'elaborazione del piano di emergenza esterno (PEE).
In Liguria ci sono ventotto stabilimenti esistenti, elencati dettagliatamente nella tabella allegata, che hanno presentato la documentazione per ottemperare alle norme di cui al D.Lgs.334/1999. Di questi:I gestori degli stabilimenti esistenti, che sono soggetti alla normativa "Seveso", devono dotarsi di un sistema di gestione della sicurezza (SGS). Tale sistema, che comprende la struttura organizzativa dello stabilimento, le responsabilità, le procedure e le risorse per l'attuazione della prevenzione degli incidenti rilevanti, è contenuto in un documento che deve essere tenuto in stabilimento a disposizione dell'autorità preposta al controllo.
Inoltre il gestore deve elaborare un documento sulla politica di prevenzione degli incidenti rilevanti , comprendente il programma di attuazione del sistema stesso. Questo documento diventa parte integrante del rapporto di sicurezza.
La scheda di informazione , che il gestore deve inviare contestualmente alla notifica, contiene tutte le informazioni sulle sostanze pericolose detenute nello stabilimento e gli eventuali processi produttivi che tali sostanze coinvolgono.
È compito del sindaco del comune in cui è localizzato lo stabilimento informarne la popolazione.
Il rapporto di sicurezza (RdS), predisposto dal gestore dell'impianto, è un documento che approfondisce l'analisi di rischio degli impianti , individuando i pericoli di incidente rilevante e le conseguenti misure di sicurezza per prevenirli e per limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente.
Il rapporto di sicurezza viene esaminato dal Comitato tecnico regionale di prevenzione incendi di cui, in base all'art.19 dello stessodecreto legislativo 334/99, fanno parte, oltre ai Vigili del Fuoco, Istituto superiore prevenzione e sicurezza sul lavoro (Ispesl), Regione, Provincia, Comune e Agenzia Regionale per la protezione dell'ambiente ligure (Arpal).
Una volta esaminato il rapporto di sicurezza, il Comitato tecnico regionale delibera una valutazione finale che può anche prevedere prescrizioni integrative.
L'osservanza di tale delibera è obbligatoria, pena l'applicazione di specifiche sanzioni. In caso di gravi insufficienze da parte del gestore, la valutazione può prevedere la limitazione o il divieto di esercizio .
Il rapporto di sicurezza deve essere aggiornato ogni volta che nello stabilimento viene realizzata una modifica che costituisca aggravio del preesistente livello di rischio, e, comunque, almeno ogni cinque anni.
Il piano di emergenza interno (PEI) è un documento di organizzazione della sicurezza dello stabilimento e riguarda l'insieme degli elementi finalizzati a controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e i danni per l'uomo, le cose, l'ambiente. Conterrà quindi tutti gli elementi utili che devono essere comunicati al Prefetto e alla Provincia per l'elaborazione del piano di emergenza esterno (PEE).
In Liguria ci sono ventotto stabilimenti esistenti, elencati dettagliatamente nella tabella allegata, che hanno presentato la documentazione per ottemperare alle norme di cui al D.Lgs.334/1999. Di questi: