Gli interventi di ripascimento stagionale sono quelli volti esclusivamente a ripristinare i profili di spiaggia precedenti a eventuali eventi di erosione e che prevedono l'apporto di sabbia in quantità inferiore ai 10 metri cubi per metro lineare di spiaggia.
Comportando il versamento in ambiti contigui al mare di materiale inorganico di origine diversa (fondali marini, spiaggia sommersa, cave, pulizia alvei fluviali), gli interventi di ripascimento devono essere autorizzati ai sensi del combinato disposto dall'art. 109 del decreto legislativo 152/2006 e art. 21 della legge 179/2002. La legge regionale 13/1999, e successive modificazioni, attribuisce ai Comuni la competenza al rilascio di tale autorizzazione.
La stessa legge affida alla Regione la definizione dei criteri generali, dei requisiti qualitativi e delle modalità operative da osservare nella progettazione e nella realizzazione degli interventi.
Nell'esercizio di tali funzioni, la Regione ha emanato, nel 2002, il regolamento regionale n.6 "Disciplina del procedimento relativo all'approvazione degli interventi stagionali di ripascimento degli arenili" e nel 2001 i "Criteri generali da osservarsi nella progettazione degli interventi stagionali di ripascimento degli arenili", che individuavano sia le caratteristiche dell'intervento stagionale di ripascimento sia il contenuto della relazione tecnica da allegare, a cura del proponente, all'istanza di approvazione dell'intervento da inviare al Comune.
L'esperienza maturata negli anni a partire dalla prima versione dei "Criteri" ha evidenziato la necessità di aggiornare alcuni aspetti tecnici e fornire indirizzi relativamente alla valutazione della compatibilità dell'intervento, specialmente per quanto riguarda la compatibilità chimica del materiale da impiegare. La nuova edizione dei Criteri generali (approvati con dgr n.1209 del 20 dicembre 2016 e successivamente integrati dalla dgr n.95 del 8 febbraio 2017), corredata dalla Carta delle unità fisiografiche e dei paraggi liguri e dalla Carta dei valori limite del tenore in metalli pesanti nei materiali da utilizzarsi per il ripascimento degli arenili, sostituisce integralmente quelle precedenti, rispondendo appunto a tali esigenze.
Le Carte sono disponibili nella cartografia dei servizi on-line.
La materia dei ripascimenti stagionali risulta pertanto normata dai seguenti documenti:
I contenuti dei "Criteri" sono stati oggetto di oggetto di una giornata di studio, tenutasi a Genova il 15 maggio 2006, nella sala Porta soprana della Fondazione Carige di via D'Annunzio, dal titolo Progettare con criterio: le nuove regole per la progettazione degli interventi stagionali di ripascimento e i criteri per la salvaguardia delle praterie di Posidonia oceanica. Un momento di riflessione destinato a tecnici e amministratori dei comuni costieri, capitanerie di porto e progettisti.
Per informazioni rivolgersi al Dipartimento Ambiente Settore ecosistema costiero, via D'Annunzio 111, Genova.
Il referente è Stefano Coppo tel.010-5484832, stefano.coppo@regione.liguria.it.
Gli interventi di ripascimento stagionale sono quelli volti esclusivamente a ripristinare i profili di spiaggia precedenti a eventuali eventi di erosione e che prevedono l'apporto di sabbia in quantità inferiore ai 10 metri cubi per metro lineare di spiaggia.
Comportando il versamento in ambiti contigui al mare di materiale inorganico di origine diversa (fondali marini, spiaggia sommersa, cave, pulizia alvei fluviali), gli interventi di ripascimento devono essere autorizzati ai sensi del combinato disposto dall'art. 109 del decreto legislativo 152/2006 e art. 21 della legge 179/2002. La legge regionale 13/1999, e successive modificazioni, attribuisce ai Comuni la competenza al rilascio di tale autorizzazione.
La stessa legge affida alla Regione la definizione dei criteri generali, dei requisiti qualitativi e delle modalità operative da osservare nella progettazione e nella realizzazione degli interventi.
Nell'esercizio di tali funzioni, la Regione ha emanato, nel 2002, il regolamento regionale n.6 "Disciplina del procedimento relativo all'approvazione degli interventi stagionali di ripascimento degli arenili" e nel 2001 i "Criteri generali da osservarsi nella progettazione degli interventi stagionali di ripascimento degli arenili", che individuavano sia le caratteristiche dell'intervento stagionale di ripascimento sia il contenuto della relazione tecnica da allegare, a cura del proponente, all'istanza di approvazione dell'intervento da inviare al Comune.
L'esperienza maturata negli anni a partire dalla prima versione dei "Criteri" ha evidenziato la necessità di aggiornare alcuni aspetti tecnici e fornire indirizzi relativamente alla valutazione della compatibilità dell'intervento, specialmente per quanto riguarda la compatibilità chimica del materiale da impiegare. La nuova edizione dei Criteri generali (approvati con dgr n.1209 del 20 dicembre 2016 e successivamente integrati dalla dgr n.95 del 8 febbraio 2017), corredata dalla Carta delle unità fisiografiche e dei paraggi liguri e dalla Carta dei valori limite del tenore in metalli pesanti nei materiali da utilizzarsi per il ripascimento degli arenili, sostituisce integralmente quelle precedenti, rispondendo appunto a tali esigenze.
Le Carte sono disponibili nella cartografia dei servizi on-line.
La materia dei ripascimenti stagionali risulta pertanto normata dai seguenti documenti:
I contenuti dei "Criteri" sono stati oggetto di oggetto di una giornata di studio, tenutasi a Genova il 15 maggio 2006, nella sala Porta soprana della Fondazione Carige di via D'Annunzio, dal titolo Progettare con criterio: le nuove regole per la progettazione degli interventi stagionali di ripascimento e i criteri per la salvaguardia delle praterie di Posidonia oceanica. Un momento di riflessione destinato a tecnici e amministratori dei comuni costieri, capitanerie di porto e progettisti.
Per informazioni rivolgersi al Dipartimento Ambiente Settore ecosistema costiero, via D'Annunzio 111, Genova.
Il referente è Stefano Coppo tel.010-5484832, stefano.coppo@regione.liguria.it.