La figura professionale di "tecnico competente" in acustica ambientale, era stata istituita dall'art.2, commi 6 e 7 della legge 26 ottobre 1995 n. 447, "Legge quadro sull'inquinamento acustico", quale figura idonea a svolgere attività di misura, di controllo e di risanamento dell'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e abitativo.
Il decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42, entrato in vigore il 19 aprile 2017, al capo VI ha definito i nuovi criteri per l'esercizio della professione di tecnico competente in acustica ambientale e istituito l'elenco, presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dei soggetti abilitati a svolgere tale professione (ENTECA - Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica). La regione di residenza verifica il possesso di tali requisiti da parte dei soggetti che richiedono l'iscrizione al suddetto elenco, nonché la conformità dei corsi abilitanti alla professione di tecnico competente in acustica, previo parere del tavolo tecnico nazionale di coordinamento di cui all'art. 23 del citato decreto.
La nuova norma prevede che possa essere iscritto nell'elenco dei tecnici competenti in acustica chi è in possesso della laurea o laurea magistrale ad indirizzo tecnico o scientifico, come specificato nell'elenco di cui all'allegato 2 del d.lgs. 17 febbraio 2017, n. 42, e aver superato con profitto un corso per "tecnici competenti" in acustica ovvero possedere i titoli universitari definiti all'art. 22 del Decreto Legislativo sopra citato.
In via transitoria (rivolto ai diplomati), per un periodo di non più di cinque anni dalla data di entrata in vigore del D.lgs. n. 42/2017, all'elenco dei tecnici competenti in acustica può essere iscritto chi è in possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o maturità scientifica e di entrambi i requisiti riportati ai successivi punti a) e b):
Con Deliberazione della Giunta Regionale del 07 novembre 2018, n. 909 "Corsi abilitanti alla professione di tecnico competente in acustica di cui al D. Lgs. 42/2017. Approvazione relativa modulistica", era stata approvata:
Con il decreto dirigenziale n. 1927 del 13/03/2020 si è provveduto ad aggiornare la modulistica e ad integrarla con i seguenti ulteriori allegati:
Con Deliberazione della Giunta Regionale del 22 maggio 2020 n. 435 si è provveduto ad aggiornare l'elenco dei soggetti formatori.
L'elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica è consultabile sul sito https://agentifisici.isprambiente.it/enteca.
Ai fini dell'aggiornamento professionale, i tecnici competenti in acustica, iscritti a ENTECA, devono partecipare, nell'arco di 5 anni dalla data di pubblicazione nello stesso e per ogni quinquennio successivo, a corsi di aggiornamento professionale, per una durata complessiva di almeno 30 ore, distribuite su almeno tre anni.
In caso di mancata osservanza degli obblighi di aggiornamento professionale, la Regione Liguria dispone d'ufficio la sospensione temporanea dall'elenco del tecnico ivi residente, per sei mesi dalla data di ricevimento del provvedimento di sospensione.
Allo scadere del termine di sei mesi, qualora il tecnico, residente nel territorio regionale, non abbia dato prova dell'avvenuta ottemperanza agli obblighi di aggiornamento professionale, l'Ufficio regionale competente ne dispone la cancellazione dall'elenco con provvedimento espresso. Dell'avvenuta cancellazione la Regione Liguria ne dà comunicazione al MATTM.
La figura professionale di "tecnico competente" in acustica ambientale, era stata istituita dall'art.2, commi 6 e 7 della legge 26 ottobre 1995 n. 447, "Legge quadro sull'inquinamento acustico", quale figura idonea a svolgere attività di misura, di controllo e di risanamento dell'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e abitativo.
Il decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42, entrato in vigore il 19 aprile 2017, al capo VI ha definito i nuovi criteri per l'esercizio della professione di tecnico competente in acustica ambientale e istituito l'elenco, presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dei soggetti abilitati a svolgere tale professione (ENTECA - Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica). La regione di residenza verifica il possesso di tali requisiti da parte dei soggetti che richiedono l'iscrizione al suddetto elenco, nonché la conformità dei corsi abilitanti alla professione di tecnico competente in acustica, previo parere del tavolo tecnico nazionale di coordinamento di cui all'art. 23 del citato decreto.
La nuova norma prevede che possa essere iscritto nell'elenco dei tecnici competenti in acustica chi è in possesso della laurea o laurea magistrale ad indirizzo tecnico o scientifico, come specificato nell'elenco di cui all'allegato 2 del d.lgs. 17 febbraio 2017, n. 42, e aver superato con profitto un corso per "tecnici competenti" in acustica ovvero possedere i titoli universitari definiti all'art. 22 del Decreto Legislativo sopra citato.
In via transitoria (rivolto ai diplomati), per un periodo di non più di cinque anni dalla data di entrata in vigore del D.lgs. n. 42/2017, all'elenco dei tecnici competenti in acustica può essere iscritto chi è in possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o maturità scientifica e di entrambi i requisiti riportati ai successivi punti a) e b):
Con Deliberazione della Giunta Regionale del 07 novembre 2018, n. 909 "Corsi abilitanti alla professione di tecnico competente in acustica di cui al D. Lgs. 42/2017. Approvazione relativa modulistica", era stata approvata:
Con il decreto dirigenziale n. 1927 del 13/03/2020 si è provveduto ad aggiornare la modulistica e ad integrarla con i seguenti ulteriori allegati:
Con Deliberazione della Giunta Regionale del 22 maggio 2020 n. 435 si è provveduto ad aggiornare l'elenco dei soggetti formatori.
L'elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica è consultabile sul sito https://agentifisici.isprambiente.it/enteca.
Ai fini dell'aggiornamento professionale, i tecnici competenti in acustica, iscritti a ENTECA, devono partecipare, nell'arco di 5 anni dalla data di pubblicazione nello stesso e per ogni quinquennio successivo, a corsi di aggiornamento professionale, per una durata complessiva di almeno 30 ore, distribuite su almeno tre anni.
In caso di mancata osservanza degli obblighi di aggiornamento professionale, la Regione Liguria dispone d'ufficio la sospensione temporanea dall'elenco del tecnico ivi residente, per sei mesi dalla data di ricevimento del provvedimento di sospensione.
Allo scadere del termine di sei mesi, qualora il tecnico, residente nel territorio regionale, non abbia dato prova dell'avvenuta ottemperanza agli obblighi di aggiornamento professionale, l'Ufficio regionale competente ne dispone la cancellazione dall'elenco con provvedimento espresso. Dell'avvenuta cancellazione la Regione Liguria ne dà comunicazione al MATTM.